Tassa di soggiorno

La tassa di soggiorno a Rozzano è di 2,5€ a persona per notte, ad eccezione delle seguenti categorie, per favore se sei esente comunicacelo.

“Sono esenti dal pagamento dell’imposta:

a) gli iscritti all’anagrafe dei residenti presso il Comune di Rozzano al momento del pernottamento;

b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;

c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive, a seguito di provvedimenti adottati da Autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

d) coloro i quali abbiano compiuto il settancinquesimo anno di età.

e) le persone disabili la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3 L. 104/1992 e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza, per i cittadini stranieri.”

Art. 6 - Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno Comune di Rozzano.

La tassa di soggiorno a Milano è di 6,3€ a persona per notte, ad eccezione delle seguenti categorie, per favore se sei esente comunicacelo.

Sono esentati dal pagamento:

1. I minori di 18 anni

2. I giovani fino a 30 anni che pernottano negli Ostelli per la gioventù gestiti da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, educative e culturali

3. Gli accompagnatori di degenti presso le strutture sanitarie del territorio della Provincia di Milano

4. I soggetti che a seguito di ricovero ospedaliero proseguono le cure presso le strutture sanitarie del territorio della Provincia di Milano

5. Coloro che soggiornano per il periodo che va dal quindicesimo giorno di permanenza in avanti:

 nei residence turistici alberghieri

 nelle case per ferie gestite da soggetti no profit (dal 1° gennaio 2013)

 nelle case ed appartamenti per vacanze (dal 14 giugno 2014)

6. Il personale appartenente alle Forze dell’Ordine e/o Forze Armate che per ragioni di servizio alloggia nella Città di Milano

7. Gli studenti universitari di età non superiore a 26 anni che alloggiano in strutture, in pensionati o residenze universitarie

8. Le persone con disabilità e i loro accompagnatori

9. In caso di calamità e grandi eventi individuati dall’Amministrazione:

 Tutti i volontari della Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale

 Gli appartenenti alle associazioni di volontariato

Rif.: D.C.C. del 11/6/2012 n. 19 e da ultima modifica con D.C.C. del 30/7/2021 n. 77